Caveat: prima di proseguire la lettura assicurarsi di conoscere almeno un po’ l’opera di Samuel Beckett, e ancora almeno un po’ la Costituzione (la garanzia non è peraltro richiesta ai miei 25 lettori).
Comincio allora a dire che il titolo si riferisce al graduale allontanamento dell’Autore irlandese dalla poetica del suo mentore e ispiratore, James Joyce (e fragments from Works in Progress era il titolo originario di Finnegan’s Wake), come descritto con felice sintesi dalla critica[1]. Come si sarà intuito, il titolo è già un commento alla riforma, interpretata come un tassello di un progetto più ampio di revisione della forma costituzionale del nostro Paese, e certamente non originale né proprio della sola Italia, ma anzi inquadrabile in un movimento assai più vasto sul piano internazionale, tra sovranismi, populismi e tentazioni autoritarie. Ci vorrebbe anche in Italia un progetto diffuso come quello lanciato in Germania da Verfassungsblog, il Judicial Resilience Project, per esaminare i tentativi di attaccare l’ordine giudiziario[2].
Una differenza importante tra la descrizione del processo creativo allo stato nascente di un autore fondamentale per la nostra cultura come Beckett e quanto ci occupa di questi tempi peraltro c’è, ed è questa: mentre per lo scrittore e drammaturgo novecentesco la direzione costante è quella della “lessness” (testualmente intraducibile, ma credo che il senso si comprenda) il nostro legislatore a ogni questione trova una risposta normativa, accumulando regole, spesso contraddittorie, frequentemente tanto fumose quanto impraticabili, e, nel nostro caso, da un lato duplica organi di autogoverno della magistratura – sul presupposto delle “due carriere” – e dall’altro scorpora funzioni decisive quale quella disciplinare delegandola a un terzo organo. Tanto che qualcuno potrebbe chiedersi (però sbagliando) se in realtà non si stia solo facendo ammuina.
La tentazione consueta dalle nostre parti è sempre quella: la giustizia non funziona? cambiamo i codici. Troppi delinquenti? Aggraviamo le pene. In carcere la vita è impossibile? Costruiremo nuovi istituti di pena. Spesso sulla spinta di emozioni elettoralmente attraenti, mentre ci si guarda bene dal metter mano alle risorse necessarie; e le mie sono considerazioni che intendo del tutto bipartisan.
Il movimento di regress è certamente quello che rende lecito ipotizzare che al di là della forma (chi è favorevole fa sempre notare che le forme son salve, e dovremmo esser quindi grati che ancora si legga nell’art.104 che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente…) il pericolo stia nel contenuto. Del resto, “salvare le apparenze” secondo il nuovo De Mauro significa: “riuscire a far apparire meno grave del reale un insuccesso, un’azione vergognosa, non buona e sim., allo scopo di non perdere il rispetto e la considerazione altrui”.
Il contenuto a me pare evidente: è la risposta della politica (solo di destra? mantengo qualche dubbio) alla magistratura.
Tengo subito a dire: quest’ultima è esente da colpe? Ma niente affatto, la scarsa fiducia di cui gode nell’opinione pubblica – pur considerando martellanti campagna di stampa e la diversità dei vari sondaggi – in buona parte se la merita; restringendo l’ambito, e occupandomi della mia categoria, si tratta certamente di una opinione diffusa quella della scarsa affidabilità, anche professionale, dei togati; e le conseguenze sul voto referendario sono chiare, così come l’esporsi mediatico talora sguaiato di alcune toghe (cui solo parzialmente pongono limiti le norme sulla comunicazione esterna degli uffici, e l’interpretazione del CSM[3]); sotto quest’ultimo profilo, andrebbero lette le conclusioni della CEDU sulla libertà di espressione dei magistrati sui social (da ultimo Danilet v. Romania N.16915/21 del 15.12.2025), mentre da noi il dibattito sull’imparzialità pare talvolta reticente (se non indulgente)[4].
Proviamo però ad approfondire un poco l’antipatico tema. Molti avvocati – me compreso – possono far riferimento ad un’aneddotica inquietante (ma talora divertente, come le barzellette sugli avvocati americani) su casi di superficialità, scarsa preparazione, manifesta infingardaggine, dubbia imparzialità e così via; casi tutti non tali da assurgere a rilievo disciplinare ma che squalificano comunque – se reali – agli occhi degli operatori del settore e dei cittadini tutti l’intera categoria: né più né meno, in altre parole, di quel che si sente raccontare sugli avvocati.
La stessa accademia potrebbe far meglio; a proposito del processo civile, di recente uno studioso come Angelo Dondi ha posto l’accento sulla trascuratezza con cui viene considerata la funzione sociale del processo; una ricerca più attenta dovrebbe contribuire “a rendere il processo civile uno strumento di giustizia sociale effettiva e diffusa” [5].
Mi chiedo però: ma il rimedio è la riforma proposta? Tralasciando qui le riflessioni sulle risorse umane e materiali (insufficientemente) stanziate per la giustizia, non sarebbero forse più opportune una formazione migliore, un dovere di aggiornamento continuo meglio regolato (e sanzionato), un richiamo più puntuale da parte delle stesse associazioni ai doveri etici, un “controllo” non in termini di mera produttività, e soprattutto, a mio parere, una maggiore interazione che porti di fatto a una migliore “vigilanza” reciproca sull’altro (che per l’avvocato è il magistrato, e viceversa)? Nella mia esperienza istituzionale, ho sempre lamentato – quando la funzione disciplinare era esercitata dai Consigli dell’Ordine – la mancata presenza del Pubblico Ministero, quasi fosse uno scambio di cortesie (tu non dai noia a me e io non la do a te), ma anche ora di fronte ai Consigli distrettuali non mi pare sia così frequente; e se non entro qui sulla partecipazione degli avvocati ai Consigli Giudiziari è per carità di patria[6].
Uno degli errori di base nel confrontarsi sulla riforma mi pare proprio questa impostazione che vorrei definire soggettiva; sotto un profilo, si prende la propria esperienza professionale come fonte pressoché esclusiva di conoscenza, ci si tolgono i sassolini dalla scarpa, e non si considera l’impatto sul sistema, da cittadini, e non da avvocati o magistrati. Così troviamo da un lato il collega che ti racconta episodi al limite dell’incredibile (ma che sono portato a credere), e dall’altro chi reputa massone e mafioso chi la pensa diversamente; si reclutano improbabili testimonials da uno schieramento e dall’altro, e si scrivono sui social cose oggettivamente offensive sui “nemici”. Per fortuna dell’ANM e mia, agli infortuni del NO poi ci pensa sempre Nordio a rimediare...
Temo allora che una conferma referendaria della riforma porti a un ulteriore allontanamento tra le due categorie di giuristi pratici, a sicuro discapito dei costruttori di ponti che pur esistono in entrambe, ma anche e soprattutto delle garanzie apprestate dalla Carta, aprendo gli argini – avendo Iniziato con Beckett, finisco con lui – a una prospettiva alla “Peggio tutta”, incerta traduzione di un celebre racconto (Worstward Ho) dell’irlandese[7].
PS: e comunque “No future in this. Alas yes.”
[1] Dirk Van HulLe, Manuscript Genetics, Joyce’s Know-How, Beckett’s Nohow, University Press of Florida, Gainesville, 2008.
[2] https://verfassungsblog.de/judicial-resilience-project/ (consultato il 22.02.2026).
[3] Per un riepilogo recente e complessivo v. R.Cantone, La comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle Procure della Repubblica, in QuestioneGiustizia, 2026, anche per i riferimenti bibliografici: lo si legge a https://www.questionegiustizia.it/articolo/comunicazione-istituzionale (consultato il 22.02.2026).
[4] Un quadro della discussione sul tema dell’imparzialità e della sua necessaria “apparenza” lo si potrebbe ricavare dai numerosi contributi su QuestioneGiustizia e su questa Rivista dal 2024 a oggi: da Giostra a Serio, da Sanlorenzo a Resta, a Stasio, a Montedoro.
[5] A. Dondi, Inattualità di una visione sociale del processo civile, in Il Processo, 3/2025, 853 ss.
[6] Ma della “riconosciuta inerzia del Foro” nell’esercitare le facoltà di segnalazione già previste dall’art.11, 5 c., D.Lgs. 160/2006 si è già scritto anche su questa Rivista: così M.Basilico, Le funzioni dei consigli giudiziari dopo la riforma Cartabia, https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/2386-le-funzioni-dei-consigli-giudiziari-dopo-la-riforma-cartabia#_ftnref2 (consultato il 22.02.2026).
[7] S.Beckett, Worstward Ho (1983), da cui è tratto anche il PS; trad. it. Peggio tutta di R.Mussapi, in In nessun modo ancora, Einaudi, Torino, 2008.
